PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis
DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

      Art. 452-bis. - (Nozione di ambiente). - Agli effetti della legge penale, per ambiente si intende l'insieme delle risorse naturali, sia come singoli elementi sia come cicli naturali, del territorio e delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, paesaggistico, artistico, archeologico, architettonico e storico.

      Art. 452-ter. - (Inquinamento ambientale). - Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni nazionali o comunitarie, cagiona il pericolo di un concreto e rilevante danno all'ambiente mediante lo scarico, l'emissione o l'introduzione nell'aria, nel suolo o nell'acqua di sostanze, energie o radiazioni di qualunque tipo è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
      Se il danno si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da 25.000 euro a 100.000 euro.
      Se dal fatto deriva la morte di una persona o una lesione personale grave, la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da 50.000 euro a 250.000 euro.
      Se dal fatto deriva un disastro ambientale, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da 100.000 euro a 500.000 euro.

 

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      Per disastro ambientale si intende, agli effetti della legge penale, il deterioramento durevole, rilevante e sostanziale dello stato della flora, della fauna, del patrimonio naturale, dei singoli beni riconducibili all'ecosistema e di ogni altro bene ricompreso nella nozione di ambiente.
      Le pene previste dal presente articolo sono ridotte da un terzo a due terzi per il soggetto responsabile che, prima della definizione del procedimento, elimina il pericolo per l'ambiente ovvero, qualora ciò non sia possibile, ripara il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato.

      Art. 452-quater. - (Traffico di rifiuti e di sostanze pericolose per l'ambiente). - Chiunque illegittimamente, in violazione di specifiche disposizioni nazionali o comunitarie, produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, detiene, raccoglie, tratta o comunque gestisce abusivamente rifiuti, ovvero sostanze o radiazioni o energie di qualsiasi natura che siano dannose o pericolose per l'ambiente, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro.
      Se dal fatto deriva un pericolo o un danno all'incolumità delle persone, ovvero la morte o lesioni gravi alle persone, ovvero un disastro ambientale, si applicano le pene previste dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 452-ter.
      La pena è aumentata se il fatto riguarda quantità ingenti delle sostanze indicate al primo comma, ovvero se il fatto è commesso con l'impiego di materiale nucleare.
      Le pene previste dal presente articolo sono ridotte da un terzo a due terzi per il soggetto responsabile che, prima della definizione del procedimento, elimina il pericolo per l'ambiente ovvero, qualora ciò non sia possibile, ripara il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato.

      Art. 452-quinquies. - (Associazione per delinquere contro l'ambiente). - Chiunque fa parte di un'associazione formata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti previsti dal presente titolo è

 

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punito, per ciò solo, con la reclusione da due a sei anni.
      La pena prevista dal primo comma si applica anche a coloro che, consapevoli dello scopo associativo, forniscono mezzi tecnici o finanziari o prestano in maniera continuativa consulenza ovvero assistenza di qualunque tipo all'associazione.
      I promotori, gli organizzatori e i capi dell'associazione sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.
      Le pene previste dal presente articolo sono aumentate di un terzo se il numero degli associati è superiore a dieci.

      Art. 452-sexies. - (Aggravanti per l'associazione di tipo mafioso). - L'associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis è punita con le pene ivi previste aumentate di un terzo, se le attività economiche delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, ovvero se le attività economiche, le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti e i servizi pubblici che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto siano destinati alla promozione, alla tutela o al recupero dell'ambiente.

      Art. 452-septies. - (Delitti colposi contro l'ambiente). - Chiunque commette per colpa alcuno dei fatti previsti dagli articoli 452-ter e 452-quater è punito con le pene ivi previste, ridotte da un terzo a due terzi.
      Il reato si estingue per il soggetto responsabile che, prima della definizione del procedimento, elimina il pericolo per l'ambiente ovvero, qualora ciò non sia possibile, ripara il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato.

      Art. 452-octies. - (Frode in materia ambientale). - Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo del reato, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla legge in

 

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materia ambientale, ovvero fa uso di documentazione falsa o attestante cose non vere o di analisi non veritiere, ovvero omette informazioni dovute per legge, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
      Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero in concorso con costoro, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
      Le pene previste dal presente articolo si applicano anche a chi compie attività fraudolente dirette a mutare, mediante artificiosi meccanismi tecnici o formali, la natura o la classificazione dei rifiuti.

      Art. 452-novies. - (Pene accessorie alla condanna per delitti ambientali). - Alla condanna per i delitti di cui agli articoli 452-ter, 452-quater, 452-quinquies e 452-octies conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter.

       Art. 452-decies. - (Confisca). - In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente titolo è disposta la confisca del prodotto o del profitto o del prezzo del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
      Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del primo comma, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
      Per quanto non stabilito nei commi primo e secondo si applicano le disposizioni dell'articolo 240».

      2. All'articolo 319-bis del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le pene previste dagli articoli 318, 319, 320 e 322 sono aumentate fino alla metà se il fatto è commesso al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis, ovvero di assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo dei medesimi delitti, ovvero di conseguirne l'impunità».

 

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Art. 2.
(Sanzioni per le persone giuridiche).

      1. Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 25-quinquies.1. - (Delitti contro l'ambiente). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

          a) per i delitti di cui agli articoli 452-ter, primo comma, e 452-octies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

          b) per i delitti di cui agli articoli 452-ter, commi secondo e terzo, e 452-quater, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

          c) per i delitti di cui agli articoli 452-ter, quarto comma, e 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

          d) per i delitti colposi previsti dall'articolo 452-septies, le sanzioni rispettivamente previste dalle lettere a), b) e c) del presente comma in relazione agli articoli 452-ter e 452-quater, ridotte da un terzo alla metà.

      2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 452-ter, 452-quater, 452-quinquies e 452-octies del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non inferiore a un anno.
      3. Se, in seguito alla commissione dei reati indicati nel comma 2, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria prevista dal comma 1 è aumentata di un terzo.
      4. Se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire la commissione dei reati indicati nel comma

 

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2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Art. 3.
(Norme processuali).

      1. Il giudice, con la sentenza di condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 452-ter, 452-quater e 452-septies del codice penale, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, o con la decisione emessa in relazione ai medesimi reati ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina l'immediato ripristino dello stato dell'ambiente con procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica e a spese del condannato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
      2. In caso di condanna per i reati indicati nel comma 1, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice può ordinare la confisca delle aree di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, ove l'ordine di rimessione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal condannato nei termini indicati nella sentenza di condanna.
      3. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, le parole: «416-bis e» sono sostituite dalle seguenti: «416-bis, 452-quinquies e».
      4. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «2-ter. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, ovvero da specifiche disposizioni di legge a tutela dell'ambiente, è sempre disposto il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni utilizzati per l'esecuzione del reato, nonché delle altre cose di cui è consentita la confisca».

 

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      5. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è inserita la seguente:

          «c-bis) delitto di inquinamento ambientale previsto dall'articolo 452-ter, delitto di traffico di rifiuti e di sostanze pericolose per l'ambiente previsto dall'articolo 452-quater e delitto di associazione per delinquere contro l'ambiente previsto dall'articolo 452-quinquies del codice penale».

      6. Al comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-ter, 452-quater, 452-quinquies,».

Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. All'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è abrogato;

          b) al comma 4, le parole: «Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «Le pene di cui ai commi 1 e 2».

      2. Gli articoli 257, 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.